Attestazione SOA
L'Attestazione SOA ed il CODICE APPALTI
Per ottenere una attestazione SOA è necessario che un'impresa dimostri di possedere:
- Requisiti di ordine generale: che in sintesi sono rappresentati dalla documentazione che, di norma, si presenta per la partecipazione ad un appalto pubblico come, per esempio, la certificazione antimafia.
- Requisiti di ordine speciale: elementi che attestano la disponibilità di mezzi, risorse ed infrastrutture in termini di adeguato organico, attrezzatura, capacità economico – finanziaria e adeguata organizzazione per attuare un’opera pubblica.
Le Imprese sono qualificate dalle SOA secondo “livelli di importo” in funzione dei propri requisiti e per categorie di opere generali e per categorie di opere specializzate. I livelli di importo sono 10 dalla prima classifica per appalti fino a 258.000€ ad appalti di oltre 15 milioni di euro.
Le categorie di opere generali sono 13 e comprendono opere che vanno dalla realizzazione di edifici civili ed industriali fino alla realizzazione di grandi opere ed infrastrutture. Le opere speciali possono essere considerate “specializzazioni” quali: il lavori di movimento terra, la realizzazione degli impianti, le opere di finitura e così via.
Perché studio FAOS®?
Studio Faos® è attivo da molti anni in materia di attestazione SOA (si vedano per esempio il CONVEGNO sul CODICE APPALTI PUBBLICI organizzato da Studio FAOS in collaborazione con SOA ITALIA ed il COLLEGIO DEI GEOMETRI di Parma, Piacenza e Reggio Emilia). Programma Auditorium Cavagnari Cariparma.
Una multinazionale franco-svizzera all’avanguardia nel settore della geotermia si è rivolta a Studio FAOS sas con un quesito.
Come qualificare, per l’esecuzione di appalti pubblici, la neo costituita società italiana del gruppo?
Una società per potersi qualificare infatti, deve poter dimostrare non solo di possedere attrezzature e personale ma anche uno “storico” di lavori eseguiti.
Come può allora una impresa di nuova costituzione operare nell’ambito degli appalti pubblici se non possiede tale requisito “storico”? la risposta è la procedura di avvallimento.
La procedura di avvallimento consente all’impresa A di “prestare” la propria qualifica per appalti pubblici SOA all’impresa B.
A tutela della stazione appaltante le due imprese condivideranno le garanzie prestate sui lavori. Nel caso in esame si è deciso pertanto di qualificare una società del gruppo secondo i requisiti ex DPR 34/00 (ora DPR 207).
E’ stata quindi scartata l’ipotesi di qualificare la capogruppo, con sede di Svizzera, poiché essendo residente in un paese non appartenete alla Unione Europea avrebbe richiesto procedure più complesse. La scelta è stata successivamente di qualificare la società francese del gruppo che, disponendo di tutti i requisiti, ha ottenuto la qualifica richiesta.
La procedura è terminata con successo con un contratto di avvallimento fra la società francese e quella italiana; quest’ultima può ora operare nell’ambito degli appalti pubblici, grazie a questa norma, in attesa di maturare una propria qualifica.
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